(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                        del 23 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. Ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 del proprio statuto la  Regione
Abruzzo  riconosce  all'artigianato, nelle sue articolate connessioni
con la societa', ruolo centrale ed essenziale per la  promozione  del
progresso  economico  e  sociale  della  collettivita'  abruzzese,  e
riqualificazione della tutela  del  patrimonio  storico  e  artistico
regionale,   della   incentivazione   dell'occupazione,  specialmente
giovanile.
  2. Per le finalita' di cui al precedente primo  comma,  la  Regione
Abruzzo   aderisce  al  consorzio  "Istituto  superiore  europeo  per
l'artigianato del recupero nell'edilizia", che si prefigge il fine di
ricerca e sperimentazione su nuovi materiali, diffusione  di  antiche
tecniche  di  lavorazione  specializzata da impiegare nel restauro di
edifici e manufatti, anche allo scopo di accrescerne le condizioni di
stabilita' e resistenza ad eventi e fenomeni sismici.