(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 del 23 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 del proprio statuto la Regione Abruzzo riconosce all'artigianato, nelle sue articolate connessioni con la societa', ruolo centrale ed essenziale per la promozione del progresso economico e sociale della collettivita' abruzzese, e riqualificazione della tutela del patrimonio storico e artistico regionale, della incentivazione dell'occupazione, specialmente giovanile. 2. Per le finalita' di cui al precedente primo comma, la Regione Abruzzo aderisce al consorzio "Istituto superiore europeo per l'artigianato del recupero nell'edilizia", che si prefigge il fine di ricerca e sperimentazione su nuovi materiali, diffusione di antiche tecniche di lavorazione specializzata da impiegare nel restauro di edifici e manufatti, anche allo scopo di accrescerne le condizioni di stabilita' e resistenza ad eventi e fenomeni sismici.